Chi possiede la prima casa nei Comuni che applicano per il 2013 un'aliquota Imu superiore a quella base, dovrà pagare entro il 16 gennaio del 2014, l'importo non coperto dalle norme sull'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale,
come è stato previsto dal decreto sulla cancellazione della seconda rata dell'Imu prima casa, recentemente varato dal Consiglio dei ministri.
I contribuenti che abitano nei Comuni che rientrano in questa casistica, sono tenuti al versamento di una quota pari al 40% della differenza tra l'imposta risultante dall'aliquota per l'anno in corso e quella risultante dall'aliquota di base.
La seconda rata Imu, invece, non si pagherà sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti a prima casa dagli assegnatari e gli alloggi Iacp – a precisarlo è sempre il decreto dell'Imu che cancella per l'anno 2013 la seconda rata di pagamento per le abitazioni principali e le relative pertinenze per la quota di aliquota base fissata dallo Stato.
Invece, i proprietari di immobili di prestigio (rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9), pagano come per la prima rata.